NUOVA SCADENZA ISCRIZIONE ISPETTORI OPE LEGIS 01.12.2025
ISTRUZIONI ISCRIZIONE AI SENSI DEL DECRETO n. 198 del 09.06.2025
Procedure Operative per Iscrizione ed Aggiornamento
RUI Registro Unico Ispettori
Si comunica che, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 198 del 09.06.2025 (pubblicato in data 16.06.2025) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata resa nota la disponibilità della nuova piattaforma informatica per il RUI (Registro Unico degli Ispettori) e sono state normate le procedure per consentire l’iscrizione al RUI degli Ispettori.
Inoltre, ai sensi della Circolare Dirigenziale 22068 del 31.07.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata resa nota una proroga per l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati al RUI (Registro Unico degli Ispettori) e sono state normate le nuove tempistiche per la gestione delle istanze.
Tutti gli Ispettori già in attività (ex Responsabili Tecnici) già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la data del 31.08.2018 abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le precedenti modalità, dovranno effettuare l’Iscrizione al RUI entro la data del 01.12.2025.
Nel corso della procedura di iscrizione qualora l’Ispettore abbia già effettuato il Corso di Aggiornamento per Ispettori Revisione (corso di aggiornamento obbligatorio da 30 ore) avrà la possibilità di caricare anche l’Attestato del Corso di Aggiornamento già effettuato.
Gli Ispettori di cui sopra il cui obbligo di aggiornamento ricada entro la prossima scadenza imposta per la data del 31.12.2025 “ dovranno comunque effettuare l’iscrizione al RUI entro la data del 01.12.2025 ” e, successivamente, terminato il Corso di Aggiornamento, potranno accedere alla loro area personale per caricare l’attestato del corso stesso.
Tutti gli ispettori che rientrano negli obblighi prescritti e sopra indicati qualora non abbiano provveduto ad effettuare l’iscrizione al RUI secondo le modalità indicate dalla norma ed entro la data del 01.12.2025 NON POTRANNO PIU’ EFFETTUARE OPERAZIONI DI REVISIONE a partire dal 01 Gennaio 2026 (decorsi i termini di 30 gg. dalla data del 01.12.2025 per la gestione della istruttoria da parte delle autorità competenti). Si precisa che decorsi i 30 gg. dalla data di completamento della procedura iscrizione al RUI in assenza di comunicazioni sulla PEC dell’Ispettore, l’istanza dell’iscrizione è da ritenersi ACCOLTA ed a buon fine.
Si precisa che i nuovi Ispettori che hanno effettuato la formazione attraverso il Modulo A ed il Modulo B (ed eventualmente il Modulo C) e che hanno al termine superato l’esame di abilitazione presso la DGT e che sono già stati iscritti al RUI non devono effettuare la procedura di Iscrizione al RUI ma potranno se ricorre il caso effettuare l’aggiornamento dei dati come ad esempio caricare eventualmente gli attestati dei corsi di aggiornamento di formazione periodica previsti ogni 3 anni a partire dalla data in cui hanno ottenuto la abilitazione.
Inoltre, ai sensi della Circolare Dirigenziale 22068 del 31.07.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata resa nota una proroga per l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati al RUI (Registro Unico degli Ispettori) e sono state normate le nuove tempistiche per la gestione delle istanze.
Tutti gli Ispettori già in attività (ex Responsabili Tecnici) già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la data del 31.08.2018 abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le precedenti modalità, dovranno effettuare l’Iscrizione al RUI entro la data del 01.12.2025.
Nel corso della procedura di iscrizione qualora l’Ispettore abbia già effettuato il Corso di Aggiornamento per Ispettori Revisione (corso di aggiornamento obbligatorio da 30 ore) avrà la possibilità di caricare anche l’Attestato del Corso di Aggiornamento già effettuato.
Gli Ispettori di cui sopra il cui obbligo di aggiornamento ricada entro la prossima scadenza imposta per la data del 31.12.2025 “ dovranno comunque effettuare l’iscrizione al RUI entro la data del 01.12.2025 ” e, successivamente, terminato il Corso di Aggiornamento, potranno accedere alla loro area personale per caricare l’attestato del corso stesso.
Tutti gli ispettori che rientrano negli obblighi prescritti e sopra indicati qualora non abbiano provveduto ad effettuare l’iscrizione al RUI secondo le modalità indicate dalla norma ed entro la data del 01.12.2025 NON POTRANNO PIU’ EFFETTUARE OPERAZIONI DI REVISIONE a partire dal 01 Gennaio 2026 (decorsi i termini di 30 gg. dalla data del 01.12.2025 per la gestione della istruttoria da parte delle autorità competenti). Si precisa che decorsi i 30 gg. dalla data di completamento della procedura iscrizione al RUI in assenza di comunicazioni sulla PEC dell’Ispettore, l’istanza dell’iscrizione è da ritenersi ACCOLTA ed a buon fine.
Si precisa che i nuovi Ispettori che hanno effettuato la formazione attraverso il Modulo A ed il Modulo B (ed eventualmente il Modulo C) e che hanno al termine superato l’esame di abilitazione presso la DGT e che sono già stati iscritti al RUI non devono effettuare la procedura di Iscrizione al RUI ma potranno se ricorre il caso effettuare l’aggiornamento dei dati come ad esempio caricare eventualmente gli attestati dei corsi di aggiornamento di formazione periodica previsti ogni 3 anni a partire dalla data in cui hanno ottenuto la abilitazione.
In conformità alla precedente Circolare Prot. RU 35518 del 12.12.2024 erano stati definiti i calendari delle date di scadenza relative agli obblighi di aggiornamento per gli Ispettori (ex Responsabili Tecnici) già in attività (che restano quindi invariati).
A tal proposito il nuovo Decreto Dirigenziale n. 198 del 09.06.2025 ribadisce la validità triennale di tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione iniziale per i nuovi Ispettori e di aggiornamento per tutti gli ispettori (a partire dalla data di rilascio dell’Attestato stesso). Resta in capo all’Ispettore l’obbligo e la responsabilità di rispettare le scadenze previste per la formazione di aggiornamento.
A tal proposito il nuovo Decreto Dirigenziale n. 198 del 09.06.2025 ribadisce la validità triennale di tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione iniziale per i nuovi Ispettori e di aggiornamento per tutti gli ispettori (a partire dalla data di rilascio dell’Attestato stesso). Resta in capo all’Ispettore l’obbligo e la responsabilità di rispettare le scadenze previste per la formazione di aggiornamento.
Ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 198 del 09.06.2025 viene chiarito che le procedure di iscrizione possono essere effettuate esclusivamente attraverso il sito istituzionale (https://www.ilportaledellautomobilista.it/). Selezionando quindi ACCEDI AL PORTALE e selezionando ACCEDI CON SPID o CIE. A seguito dell’autenticazione si dovrà selezionare SERVIZI ON-LINE e quindi selezionare RUI – Registro Unico Ispettori. Nella descrizione delle Istruzioni Operative, che reca anche in modo esaustivo tutte le istruzioni operative di base, al paragrafo Istruzioni Cittadini, Accesso all’applicativo e manuale cliccare sul Link denominato Portale dell’Automobilista per accedere alla piattaforma. Per visualizzare il Manuale cliccare sul link denominato manuale utente che consentirà visualizzare il Manuale Operativo che guida passo passo l’Ispettore nel processo di iscrizione. Si consiglia l’utilizzo di un browser internet aggiornato e di utilizzare Chrome o Edge.
La procedura di iscrizione relativamente a tutti gli Ispettori (ex Responsabili Tecnici) può essere effettuata:
a] personalmente dall’Ispettore accedendo al portale dell’automobilista a mezzo SPID 2 ovvero a mezzo CIE;
b] dal Centro Revisione Veicoli esclusivamente per i propri ispettori a mezzo credenziali già in essere per il Centro di Revisione [in questo caso dovrà essere prodotta delega su apposita modulistica e la stessa dovrà essere firmata digitalmente dall’Ispettore];
c] dalle Agenzie di Pratiche Automobilistiche [in questo caso dovrà essere prodotta delega su apposita modulistica e la stessa dovrà essere firmata digitalmente dall’Ispettore];
d] dagli Organismi di Formazione Accreditati [ non attivo al momento in quanto le modalità non sono ancora normate].
La procedura di iscrizione relativamente a tutti gli Ispettori (ex Responsabili Tecnici) può essere effettuata:
a] personalmente dall’Ispettore accedendo al portale dell’automobilista a mezzo SPID 2 ovvero a mezzo CIE;
b] dal Centro Revisione Veicoli esclusivamente per i propri ispettori a mezzo credenziali già in essere per il Centro di Revisione [in questo caso dovrà essere prodotta delega su apposita modulistica e la stessa dovrà essere firmata digitalmente dall’Ispettore];
c] dalle Agenzie di Pratiche Automobilistiche [in questo caso dovrà essere prodotta delega su apposita modulistica e la stessa dovrà essere firmata digitalmente dall’Ispettore];
d] dagli Organismi di Formazione Accreditati [ non attivo al momento in quanto le modalità non sono ancora normate].
Come espressamente stabilito Decreto Dirigenziale n. 198 del 09.06.2025 tutti gli Ispettori per potere effettuare la procedura di Iscrizione al RUI devono possedere:
a] Un proprio indirizzo e-mail personale di tipo tradizionale [PEO (Posta Elettronica Ordinaria)];
b] Un proprio indirizzo PEC personale [PEC (Posta Elettronica Certificata)];
c] Una propria Firma Digitale ( il cui certificato sia in corso di validità) che sia stata rilasciata “esclusivamente dai provider certificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” [al momento esclusivamente INFOCERT o ARUBA].
a] Un proprio indirizzo e-mail personale di tipo tradizionale [PEO (Posta Elettronica Ordinaria)];
b] Un proprio indirizzo PEC personale [PEC (Posta Elettronica Certificata)];
c] Una propria Firma Digitale ( il cui certificato sia in corso di validità) che sia stata rilasciata “esclusivamente dai provider certificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” [al momento esclusivamente INFOCERT o ARUBA].
Ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 198 del 09.06.2025 viene chiarito che le procedure di aggiornamento dati RUI successivamente alla corretta fase di iscrizione descritta in precedenza, possono essere effettuate esclusivamente attraverso il sito istituzionale (https://www.ilportaledeltrasporto.it) sempre accedendo a mezzo SPID o CIE. L’Ispettore già iscritto al RUI attraverso questo portale potrà quando ricorre effettuare le procedure di aggiornamento dei dati (ad. es.: inserimento attestato di formazione periodica triennale obbligatorio, rinnovo della validità della Firma Digitale e per i soli ispettori Modulo C (mezzi pesanti) il rinnovo periodico della Polizza Assicurativa Obbligatoria, ecc.)
Si precisa chiaramente che in caso di necessità [ dopo avere preso corretta visione del Manuale Operativo ] per le procedure di Iscrizione o Aggiornamento al RUI il Ministero dei Trasporti ha istituito un servizio di assistenza dedicato indicando i recapiti come specificato: - ASSISTENZA E-MAIL: uco.dgmot@mit.gov.it – ASSISTENZA TELEFONICA: 800 23 23 23 – 06 4577 5927 (da Lunedì a Venerdì 08.00 -21.00 – Sabato: 08.00 – 14.00)